Art. 5.
(Atto di unione registrata).

      1. Le disposizioni del titolo VIII del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, si applicano anche all'unione registrata.
      2. Le registrazioni relative all'unione registrata sono contenute nell'atto di unione registrata, il quale, ai sensi del titolo XIV-bis del libro I del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è assimilato all'atto di matrimonio, come disciplinato dall'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.